Contraccezione d’emergenza (pillola del giorno dopo)

In Italia sono in commercio due tipi di contraccezione d’emergenza: quella che agisce fino a 72 ore (3 giorni) dopo il rapporto, detta pillola del giorno dopo e quella più efficace, da poco commercializzata, che agisce fino a 120 ore (5 giorni) dopo il rapporto, detta anche pillola dei 5 giorni dopo.

Occorre precisare, innanzitutto, che la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo non sono pillole abortive. La pillola dei cinque giorni dopo e la pillola del giorno dopo sono una sorta di contraccezione di scorta…ovvero si usano quando si pensa che il proprio metodo contraccettivo non abbia funzionato correttamente, oppure nel caso in cui durante il rapporto non sia stato usato alcun metodo contraccettivo e non si desideri una gravidanza.

Alcuni esempi: in caso di rottura del preservativo o quando ci si accorge che è stato indossato male, quando l’anello contraccettivo è stato espulso, o il cerotto non è stato rimesso dopo la pausa dei 7 giorni, o si è staccato; nel caso di dimenticanze nell’assunzione della pillola o nel caso in cui si siano verificati episodi di diarrea o vomito, o quando si subisce un rapporto non desiderato né programmato.

Anche se sono ormai entrate nell’uso comune, le definizioni “pillola dei cinque giorni dopo” e “pillola del giorno dopo” non sono corrette, in quanto vanno assunte il prima possibile dopo il rapporto “a rischio di gravidanza”; per questo motivo, infatti, oggi si preferisce ad usare le definizioni “contraccezione d’emergenza” o “contraccezione di scorta”.

La contraccezione d’emergenza non è una contraccezione abituale, ma è una contraccezione occasionale e d’emergenza. Va bene per risolvere il problema del momento, ma non è uno strumento che possiamo usare sempre.

I due farmaci agiscono spostando l’ovulazione in avanti di qualche giorno, consentendo così al cosiddetto rapporto a rischio di non essere fecondante. Tuttavia mentre la formulazione a base di Levonorgestrel, la pillola che agisce fino a 72 ore dopo il rapporto, non è in grado di bloccare il processo che porta all’ovulazione quando questo sia già iniziato, la nuova pillola, a base di Ulipristal Acetato, è in grado di far slittare l’ovulazione anche quando il processo che porta all’ovulazione è già in corso. In ogni caso vale sempre la regola di assumerla il prima possibile. Infatti, l’efficacia contraccettiva della pillola dei 5 giorni dopo (quella a base di Ulipristal Acetato), assunta entro le prime 24 dal rapporto a rischio di gravidanza indesiderata, è ben tre volte più efficace della pillola del giorno dopo a base di Levonorgestrel e due volte più efficace se assunta entro 72 ore.

Per ottenerne una è necessaria la prescrizione del medico, per cui in caso di necessità bisogna rivolgersi ad un consultorio, al proprio ginecologo, o al medico di famiglia, con il quale valutare la necessità di assumerla e le eventuali controindicazioni.

La pillola dei cinque giorni dopo non va assunta se si è già incinta, e per questo, oltre alla ricetta non ripetibile per la prescrizione, è necessario fornire al medico anche un test di gravidanza con dosaggio beta Hcg. Un test, facilmente reperibile in farmacia, che serve per escludere un’eventuale gravidanza precedente al rapporto che causa l’assunzione della pillola.

È bene sapere che le pillole contraccettive d’emergenza:

  • sebbene siano molto efficaci (dal 95% ad oltre il 99%), non prevengono la gravidanza in ogni circostanza. Infatti, se dopo averla assunta si verifica un ritardo di oltre 5 giorni sul proprio ciclo mestruale è necessario fare un test di gravidanza;
  • la tollerabilità della pillola dei cinque giorni dopo e della pillola del giorno dopo è equivalente e sono comunque ben tollerate;
  • agiscono impedendo la fecondazione dell’ovulo, in quanto sono in grado, a seconda del tipo, di spostare l’ovulazione di qualche giorno prima che inizi il processo che porta all’ovulazione (pillola a 72 ore), o anche dopo il suo inizio (pillola a 120 ore), ma se l’ovulazione è già avvenuta e l’ovulo è stato fecondato, i farmaci non hanno più effetto;
  • non possono essere usate come contraccettivo abituale;
  • non possono interrompere una gravidanza in atto;
  • non sono efficaci su eventuali rapporti sessuali non protetti avvenuti dopo l’assunzione.

Come per la pillola, classicamente intesa, esistono alcuni farmaci che possono interagire con le pillole contraccettive d’emergenza, tra questi:

  • Alcuni medicinali usati per trattare l’epilessia (fenobarbital, fenitoina, primidone, carbamazepina),
  • Alcuni medicinali usati per il trattamento delle infezioni da HIV (ritonavir),
  • Alcuni medicinali per il trattamento di alcune infezioni batteriche (rifabutina, rifampicina, griseofulvina),
  • Preparazioni a base di piante medicinali contenenti Erba di S. Giovanni (Hypericum perforatum).

È dunque opportuno, nel caso si abbia bisogno di assumere la contraccezione d’emergenza, fare presente al medico l’eventuale uso concomitante di altri farmaci.

PROFILI LEGALI

Nel settembre del 2000 il Ministero della Sanità, al fine di adeguare i prontuari farmaceutici italiani agli standard europei, autorizzava l’immissione in commercio della pillola contraccettiva d’emergenza, farmaco basato sul principio attivo del Levonorgestrel.

La diffusione commerciale della contraccezione d’emergenza ha suscitato alcune perplessità nell’opinione pubblica principalmente in relazione a possibili contrasti con la legislazione vigente in materia di interruzione di gravidanza.
Il TAR Lazio, sezione 1ª bis, con sentenza del 2 luglio 2001 ha fugato ogni dubbio in merito alla legittimità del provvedimento autorizzativo della messa in commercio del farmaco. Il dibattito si è incentrato fondamentalmente su tre questioni: interruzione di gravidanza, obiezione di coscienza, somministrazione alle donne minorenni.


Interruzione di gravidanza



È stato sostenuto che la cosiddetta pillola del giorno dopo avesse effetti essenzialmente abortivi, poiché impedirebbe lo sviluppo del concepito.
Giuridicamente, tralasciando considerazioni di tipo etico o religioso, le argomentazioni sopra richiamate risultano, alla luce della comparazione delle varie norme in materia vigenti in Italia, non condivisibili ed infondate per i seguenti motivi:

Scientificamente il meccanismo d’azione del Levonorgestrel, per ciò che interessa in questa sede, non è perfettamente conosciuto. Si ipotizza che il principio attivo consista:

  1. nel bloccare l’ovulazione nel caso in cui la donna non abbia ovulato;
  2. interferisca sulla mobilità degli spermatozoi;
  3. interferisca con l’endometrio uterino, non permettendo all’ovulo fecondato di attecchire.

È stato testato e provato che, nel caso di avvenuto annidamento dell’ovulo fecondato nell’endometrio, la pillola d’emergenza non esplica alcun effetto e risulta innocua.
Delimitato il momento di azione della pillola contraccettiva d’emergenza con questi sintetici richiami a nozioni scientifiche, sul piano giuridico si può con sicurezza affermare che la cosiddetta pillola del giorno dopo non ha effetti abortivi.


Obiezione di coscienza


L’obiezione di coscienza non può essere arbitrariamente estesa alla somministrazione della contraccezione d’emergenza, perché essa non è riferita e riferibile alla contraccezione in genere, bensì solamente alla interruzione di gravidanza di cui alla legge n. 194 del 1978.

La cronaca ha portato alla luce episodi per i quali alcuni medici hanno inteso rifiutare la somministrazione del contraccettivo d’emergenza, esercitando un asserito e preteso diritto all’obiezione di coscienza.
Si può con sicurezza ritenere tali comportamenti illegittimi ed in violazione delle norme a tutela della maternità responsabile e consapevole.

Nel caso di negata somministrazione della contraccezione d’emergenza da parte di un medico, visto il breve tempo di azione della contraccezione d’emergenza, la donna può adire le vie giudiziarie, civili e penali, per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno causato dal ritardo della prescrizione.


Somministrazione alle donne minorenni



Si è discusso sulla legittimità o meno della richiesta delle donne minorenni ad accedere alla pillola contraccettiva d’emergenza in assenza di autorizzazione di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Alla luce di una comparazione delle norme vigenti in Italia in materia, si può senz’altro affermare che le donne minorenni hanno diritto alla assunzione della pillola del giorno dopo anche in assenza di autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà, nel più stretto rispetto della loro riservatezza.
La legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, pone, tra le finalità del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti ad ogni singolo caso. La disciplina giuridica per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza sviluppa il principio sopra richiamato, descrivendo in maggior dettaglio i compiti dei consultori familiari.
La legge enuncia, nell’incipit del dettato normativo, il principio guida delle norme in materia di maternità, il quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano e sviluppino i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
I medici che operano in consultorio sono, dunque, tenuti ad informare la donna sui metodi contraccettivi, fornendo indicazioni in merito alla regolazione delle nascite, nonché ad aggiornarsi sui nuovi metodi anticoncezionali (artt. 2 e 14 legge n. 194/78).
Tale legge contiene una norma che estende esplicitamente ai minori i diritti e le facoltà concesse alle persone adulte in materia di contraccezione:

“la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.” (art. 2).

Non sussistono, pertanto, ostacoli alla somministrazione di alcun metodo contraccettivo, compreso quindi anche il Levonorgestrel, alle minorenni, le quali godono anch’esse, potremmo dire a maggior ragione vista la giovane età, dei diritti legati alla prevenzione di gravidanze indesiderate.
Ove il Legislatore ha ritenuto necessaria l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale, l’ha espressamente prevista. Ci si riferisce alle norme riguardanti l’intervento di interruzione di gravidanza, per il quale è richiesta l’autorizzazione di ambedue i genitori o, per i motivi descritti dalla legge, la autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 12 l. 194/78).
Le norme limitative della libertà di agire non possono essere estese analogicamente. Resta escluso quindi che sia necessaria l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. Come già affermato, ciò comporta che la minorenne goda del pieno diritto alla riservatezza e, di conseguenza, ogni violazione della sua privacy da parte del personale sanitario è censurabile e perseguibile per legge.