Leggi e sessualità
Le leggi che prendiamo in considerazione sono: la 405/1975, che ha istituito i Consultori familiari e la 194/1978, che disciplina l’interruzione volontaria della gravidanza, la 66/1996 che ha apportato modifiche alla normativa in materia di violenza sessuale e in ultimo la 38/2009 ovvero la legge introduttiva del reato cosiddetto di stalking.
Presentiamo, inoltre, la proposta di legge sull’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole.
Legge 405 del 29 luglio 1975
Istituzione dei Consultori familiari
Questa legge ha istituito in Italia i Consultori familiari, pubblici e privati, disciplinando il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità.
Scopi principali della legge sono quelli di:
– fornire assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile, e per i problemi della coppia e della famiglia;
– divulgare informazioni idonee a promuovere o a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
– tutelare la salute della donna e del prodotto del concepimento.
Legge 194 del 22 maggio 1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Con questa legge lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
Essa ha come punti fondamentali:
– la tutela della salute della donna, anche perché l’interruzione volontaria di gravidanza deve essere effettuata solo presso strutture sanitarie autorizzate;
– la gratuità dell’intervento, che permette a tutte le donne – senza discriminazione sociale o economica – di poterne usufruire;
– la prevenzione, poiché la legge promuove e sviluppa i servizi socio-sanitari ed altre iniziative, necessarie ad evitare che l’aborto venga usato come mezzo per il controllo delle nascite.
La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza.
Trascorso tale termine, l’interruzione della gravidanza è possibile solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti.
Le donne di età inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza, devono avere l’autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare.
Legge 66 del 15 febbraio 1996
Norme contro la violenza sessuale
Nel febbraio 1996 è stata approvata dopo quasi 20 anni di discussione in Parlamento, la legge sulla violenza sessuale.
L’obiettivo di questa nuova legge è tutelare maggiormente la vittima rispetto al passato. Infatti, oggi la violenza sessuale non viene più considerata un reato contro la morale pubblica e il buon costume, ma un reato contro la persona.
È stata abolita la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, per cui era prevista una riduzione della pena.
Sono state introdotte norme processuali per rispettare la dignità e la riservatezza della vittima (processi a porte chiuse e divieto di fare domande sulla vita privata). Si è voluto mantenere la scelta di querela di parte per garantire il riserbo della vittima, anche se nei confronti del minore è applicabile la procedibilità d’ufficio.
Vengono, infine, tutelati i diritti dei minori ad avere rapporti sessuali rendendo leciti quelli tra un minore di 13 anni e un minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
Negli altri casi, fino a 14 anni, il consenso del minore ad avere rapporti sessuali viene considerato viziato e si parla di violenza presunta.
L’età della violenza presunta è elevata a 16 anni quando tra il minore e il partner c’è un rapporto di subordinazione psichica, ad esempio con il professore, i parenti ascendenti o il datore di lavoro.
Legge 38 del 2009
Reato di stalking ovvero “atti persecutori”
Con questa legge viene introdotto, a coprire una grave lacuna, anche in Italia, all’art. 612 bis del codice penale, il reato di “atti persecutori” per il quale “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudine di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
La legge, oltre a descrivere il nuovo reato, appronta a protezione della vittima un vero e proprio microsistema di tutela integrata con la previsione di provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, dai suoi familiari; il divieto di comunicare al fine di evitare le sopraffazioni anche via telefono, posta, sms, email e quant’altro. Il Legislatore introduce anche l’inedito istituto dell’ammonimento per il quale in modo informale, prima che sia sporta querela-dencuncia, l’Autorità di Pubblica Sicurezza può convocare e ammonire il “persecutore”.
Proposta di legge per la “Informazione ed educazione sessuale nelle scuole”
I principi ispiratori di alcune proposte di legge, presentate da diversi partiti politici ed ancora in attesa di essere discusse dal Parlamento, sono:
– fornire una corretta informazione sessuale;
– educare ad una cultura della sessualità e della procreazione responsabile;
– offrire strumenti culturali e critici per il rispetto della propria e altrui sessualità.
La proposta di legge prevede l’introduzione dell’educazione sessuale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed intende concorrere allo sviluppo integrale della personalità degli alunni in collaborazione con i genitori.
L’educazione sessuale verrà realizzata in maniera interdisciplinare dai docenti di classe, che – opportunamente formati – tratteranno le tematiche inerenti alla sessualità nell’ambito delle loro attività didattiche.
È prevista la partecipazione di esperti esterni.
A differenza di altri paesi europei, in Italia la prima proposta di legge sull’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole risale al 1971. Crediamo che questo dato si commenti da solo.